Amministratore di condominio
L'amministratore di condominio è l'organo esecutivo del condominio, le cui funzioni sono previste e disciplinate dal libro terzo, titolo VII, capo II, del codice civile. È soggetto ad obblighi formativi e agisce in virtù di un mandato
LA FIGURA DELL' AMMINISTRATORE
Il contratto che lega l'amministratore di condominio ai condomini è il mandato con rappresentanza. In base al mandato l'amministratore si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto dei mandanti, ossia i condomini.
A stabilire l'applicazione della normativa del mandato all'amministratore di condominio è l'art. 1129 comma 15 c.c. Detto comma dispone infatti che: "Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV."
In base a quanto previsto dalla disciplina del mandato, l'amministratore è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.
L'amministratore di condominio è una figura contemplata principalmente dal Codice Civile, che se ne occupa nei seguenti articoli:
- 1129 c.c.: nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore;
- 1130 c.c.: attribuzioni dell'amministratore;
- 1131 c.c.: rappresentanza;
- 1133 c.c.: provvedimenti presi dall'amministratore.
A questi si aggiungono gli articoli 64 delle disp. att. c.c. sulla revoca dell'amministratore e 71 bis disp. att. c.c. relativo alle condizioni richieste per svolgere l'incarico.
Il D.M. n. 140/2014 infine contiene il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali".
E' a partire dal 9 ottobre 2014 infatti, in forza del suddetto decreto ministeriale n. 140/2014 che gli amministratori di condominio sono obbligati a seguire corsi per la formazione continua.
Oggi l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie elenca espressamente una serie di requisiti indispensabili ai fini dell'esercizio dell'attività di amministratore:
- il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- la mancata condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo punti con pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, fatta salva l'intervenuta la riabilitazione;
- non essere interdetti o inabilitati;
- non essere presenti nell'elenco dei protesti cambiari;
- aver conseguito (almeno) il diploma di scuola superiore di secondo grado;
- aver frequentato appositi corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale.