Utilizzo delle parti comuni e tutela della privacy: obblighi dell’amministratore
Non sempre l'utilizzo delle parti comuni e degli spazi condominiali può essere finalizzato ad esaudire le richieste dei singoli condomini, soprattutto quando gli ambiti applicativi riguardano la tutela della privacy ed i cosiddetti dati sensibili.
La disciplina della privacy deve essere armonizzata con la disciplina del regolamento condominiale e nel rispetto degli obblighi dell'art. 1138 del codice civile.
Al caso in oggetto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modi di stabilire che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successivo GDPR 679/2016, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.
Come tale, fermo restando il diritto di ogni condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice (Cass. Sez. 2 n. 186-11).
Il fondamento argomentativo si coniuga con la precisazione che il "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-18, Cass. Sez. 1 n. 15161-21).
Come tale l'indicazione dei nominativi nell'estratto conto bancario affisso sulle parti comuni comporta un dato identificabile del condomino ed eventualmente l'istituto creditizio oggetto del rapporto di conto corrente.
Certamente, le ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati ai condomini, su iniziativa dell'amministratore, che avvengono in sede di rendiconto annuale di assemblea, o nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, oppure anche su richiesta di ciascun condomino, investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti (Cass. civ. Sez. I, Ord., 07-10-2022, n. 29323).