Tracciabilità degli oneri condominiali tra obblighi dell’amministratore ed installazione del Pos

11.06.2022

Il decreto legge del 30/04/2022 n.° 36 entrato in vigore il 01/05/2022 rubricato "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" intervenendo sull'articolo 15, comma 4 e comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici ha disposto che:

A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

A decorrere (dal 30 giugno 2022), nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni - di cui al presente comma - si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n° 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

Con riferimento al caso di specie, ovvero con riferimento al versamento delle quote condominiali tramite il Pos, il legislatore bene avrebbe fatto a qualificare, tramite i codici ATECO, le attività oggetto delle attività professionali o prestazioni dei servizi richiamati dal comma 4. Inoltre, nulla viene indicato con riferimento ai casi di oggettiva impossibilità tecnica.

A parere dello scrivente, la ratio della norma riguarda il pagamento di tutte le prestazioni professionali o che attengono ai servizi di vendita. Come tale sarebbe inammissibile effettuare il pagamento della prestazione professionale del mandatario amministrare da parte del condomino con criterio parziale rispetto alla quota condominiale, che riguarda l'intera spesa dovuta in virtù dell'approvazione delle spese di riparto preventivate.

In realtà, l'art. 1129, comma 7 c.c. della novellata legge di riforma n° 220/2012, ha confermato che:

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, cui si aggiunge la possibilità da parte dei singoli condomini di procedere con singoli bonifici bancari al pagamento delle quote condominiali o eventualmente con il versamento delle quote fisicamente da parte del singolo condomino presso l'Istituto bancario o postale individuato dal condominio previa delibera assembleare.

In un principio di duplicazione degli obblighi normativi senza indicazione ed attribuzione dei costi del Pos al condominio consumatore o al professionista mandatario, a parere dello scrivente, la tracciabilità degli oneri condominiali può trovare una collocazione attraverso il pagamento di sistemi di home banking da parte dei singoli condomini, al fine di tracciare tutte le manifestazioni finanziarie nel rispetto degli obblighi dell'art. 1129 comma 7.