Tende da sole in condominio

30.07.2022

Il legislatore non ha stabilito criteri assembleari e relative maggioranze specifiche per l'installazione delle tende da sole. Tuttavia, è opportuno verificare alcune fattispecie normative al fine di delineare l'oggetto del quesito.

Autorevole dottrina ha considerato, con riferimento all'uso delle parti comuni, l'utilizzo delle tende quali

utilità accessorie inerenti il godimento della proprietà esclusiva purché non alteri la naturale funzione dei muri medesimi: di conseguenza è stata ritenuta ammissibile l'installazione di tende da attaccarsi alla base del balcone del piano superiore con la sola limitazione che le stesse devono essere conformi al tipo approvato dall'assemblea.

così App. Milano 31.5.1998; Trib. Milano 19.11.1993 n° 2392; Trib. Milano 31.5.1988.

Orbene, essendo ammissibile l'installazione delle tende per il godimento esclusivo salvo titolo contrario, l'unico limite è rappresentato dal tipo o modello di tenda che deve essere conforme a quello approvato, ovvero a quello deliberato dall'assemblea.

Particolare attenzione richiede l'applicazione normativa dell'art. 1138 c.c., 1 comma, la quale dispone che:

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un regolamento il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni (1117 c.c.) e la ripartizione delle spese, secondi i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Quest'ultimo periodo, mette in evidenza la necessità di formare un regolamento di condominio per la tutela del decoro architettonico. Pacificamente la conformità del tipo di tende e del relativo colore approvato dall'assemblea non può che delineare i criteri riguardanti l'uniformità policrona delle tende quale principio applicativo del decoro architettonico.

Come tale, a ragione delle deduzioni interpretative sostenute dallo scrivente, per deliberare il tipo di tenda, il terzo comma dell'art. 1138 c.c. dispone che:

il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136, ovvero la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio.