Ripartizione spese condominiali in materia di risarcimento danni: obblighi del danneggiato
La disciplina sostanziale del caso di specie, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità applicabile, è richiamata dall'art. 2055 c.c., primo comma, rubricato "Responsabilità solidale" secondo il quale:
se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
A specifica del dettato normativo, la Cassazione conferma il seguente principio di diritto:
Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Cass. N° 18187/2021