Installazione dei contatori idrici di sottrazione e ripartizione dei consumi: norme e giurisprudenza a confronto
la misurazione dei consumi idrici trova specifica applicazione con il D.P.R n.° 854 del 23/08/1982 in attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda, premesso che, la materia ambientale, con particolare attenzione al risparmio idrico, è stata attribuita alla competenza dello Stato (art. 117, lett. s, Cost.).
Il suddetto decreto, all'art. 1 dispone che:
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume d'acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido, comprendenti un dispositivo indicatore azionato dal dispositivo di misurazione. L'acqua è considerata fredda quando la sua temperatura è compresa tra 0 gradi e 30 gradi C.
A seguito delle discipline richiamate, sono susseguiti gli obblighi indicati dal D.M. del 4 marzo del 1996 e successivamente dal D. lgs. 152/2006, che, al fine di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, ha imposto l'obbligo di installare i contatori di sottrazione per misurare gli effettivi metri cubi consumati.
Pertanto, l'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale. (Trib. Milano Sent. n. 4275 del 3 maggio 2019).
Con riferimento alla ripartizione delle spese dei consumi idrici, la giurisprudenza di legittimità conferma che:
"In tema di condominio, fatta salva diversa disciplina convenzionale, la ripartizione della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali delle singole proprietà [...]".
Cass. sent. n°17557/2014
Nel caso di specie, secondo gli obblighi normativi richiamati, la ripartizione dovrà essere effettuata secondo i consumi individuati dai contatori di sottrazione, in virtù delle tariffe richiamate dal gestore idrico titolare del servizio di somministrazione idrica.