Edifici unifamiliari e bonus 110%: requisiti d’accesso e decorrenza dell’intervento entro il 30/09/2022
La circolare n.°24/E dell'8 agosto 2020, in riferimento all'ambito oggettivo, ha confermato che:
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
Con riferimento al caso di specie, con la risposta n.°21 dell'Agenzia delle Entrate rubricata "Superbonus - Unità immobiliare a destinazione residenziale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)", l'Agenzia delle Entrate ha convalidato che:
per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un'unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto, con riferimento ai citati provvedimenti fiscali, l'immobile richiamato può accedere ai requisiti individuati dalla legge n.° 77/2020, premesso che il comunicato stampa n.° 75 del Consiglio dei Ministri del 02/05/2022, con riferimento ai crediti di imposta in materia di bonus edilizi, ha confermato che:
la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.