Distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e squilibrio termico: normativa e giurisprudenza a confronto
La novellata legge di riforma n° 220/2012 ha confermato, con l'art.1118 comma 4, che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Da una parte è tutelato il diritto del singolo condomino. Dall'altro è richiesto che il distacco non deve comportare un aggravio di spesa per gli altri condomini comproprietari dell'impianto e non pregiudichi la funzionalità dell'impianto. In assenza dei presupposti richiamati ogni richiesta di distacco è possibile solo con il consenso unanime di tutti i condomini. (Cass. N° 13718/2012).
Gli indirizzi normativi e giurisprudenziali richiamati sono finalizzati a contemperare gli interessi condominiali. Avvallare gli interessi del singolo condomino è possibile solo attraverso la presentazione da parte di quest'ultimo di una relazione che certifichi i presupposti tecnici richiesti dalla legge premesso che, il d.p.r. n 59/2009, attuativo del d.lgs. n. 192/2005, ha previsto che:
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e, in ogni caso, per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25 del presente provvedimento.
Obiettivo del legislatore è quello di favorire la conservazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento subordinando l'eccezione del singolo distacco ad una verifica tecnica finalizzata a testare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, in cui l'eventuale incremento dei consumi determinerebbe un maggior inquinamento, presupposto in contrasto con quanto stabilito dalla Comunità europea in materia di risparmio energetico.