Diritto d’accesso da parte dei singoli condomini alle informazioni dei singoli partecipanti

30.07.2022

l'amministratore di condominio, oltre a quanto previsto dall'art. 1129 e dalle vigenti disposizioni, così come richiamato dall'art. 1130 c.c., deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensivi del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Nessuna altra indicazione normativa è stata formulata se non sul piano delle indicazioni fornite dal garante della privacy secondo cui:

Possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata −di regola con l´ausilio dell´amministratore di condominio (nell´eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice)− le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.).

Con riferimento al caso di specie, il Garante della Privacy, richiamando il documento web n° 1297626 rubricato "Amministrazione dei condomini" del 18/05/2006 , con riferimento al "Diritto d'accesso e informazioni personali riferite ai partecipanti", ha confermato che:

Rispetto alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se oggetto di trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta salvo il diritto del medesimo di accedere ai dati che lo riguardano nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. del Codice. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (inteso come la collettività dei partecipanti), anche presentando la relativa istanza all´amministratore. Il diritto d'accesso (con i restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all'intera compagine condominiale (la cui conoscibilità è assicurata nei limiti e con le modalità sopra indicate al punto 2 del presente provvedimento).