Detrazione fiscale dei lavori straordinari tra spese sostenute ed indennizzi assicurativi
L'Agenzia delle Entrate individua le parti comuni, ovvero le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, gli impianti idrici eccetera.
Pertanto, nel caso di specie, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Tuttavia, l'applicazione giuridica e fiscale, del caso in oggetto richiede i presupposti normativi richiamati nella definizione della lettera a) del D.P.R N° 380/2001, ovvero "interventi di manutenzione ordinaria" e quelli richiamati nella lettera b) "interventi di manutenzione straordinaria", ove per ottenere la detrazione per gli interventi edilizi, cessione e sconto in fattura in applicazione del decreto legge n.° 34/2020 relativamente al bonus 50%, le opere devono riguardare, con riferimento alla lettera a) del citato D.P.R 380/2001.
Con riferimento alle spese che si considerano a carico in presenza di rimborsi, ovvero come quelli sostenuti dalla compagnia assicurativa, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che
si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico de contribuente.
Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, a parere dello scrivente, presuppongono l'esclusione di tutte le spese non sostenute dal contribuente nonché di quelle derivate, come nel caso di specie, da indennizzi assicurativi.
Il caso in oggetto trova applicazione giuridica nell'art. 15 del Tuir lettera c), ovvero:
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Come tale anche gli indennizzi legati ai premi assicurativi non potranno essere portati in detrazione. D'altronde non si tratta di spese effettivamente a carico del contribuente.
Particolare attenzione richiede per analogia legis l'art. 15 del Tuir lettera g), ovvero:
Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.° 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.° 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico
tralasciando indennizzi o forme diverse.