Delega permanente in ambito condominiale

25.06.2022

L'art. 67 disp. att. cod. civ comma 1 dispone che:

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Nessuna indicazione è stata fornita dal legislatore con riferimento alla delega permanente in ambito condominiale.

In compenso, è stato confermato che:

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. (v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 30/01/2013 Rv. 625133; Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 07/07/2004 Rv. 574263; Sez. 2, Sentenza n. 8116 del 27/07/1999 Rv. 528986; Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 26/04/1994 Rv. 486360).

Cass., civ. sez. II, del 25 gennaio 2016, n. 1234

Pertanto, la delega permanente trova una sua collocazione interpretativa con riferimento agli art. 1703 e seguenti del codice civile, precisando, con riferimento ai limiti del mandato ex art. 1711 c. c. comma 1, e disponendo che:

il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Come tale è opportuno precisare che "solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega".