Autovetture a gas: utilizzo dei parcheggi interrati condominiali e normative di settore
Da un punto di vista normativo bisogna considerare il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, rubricato "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto."
All'art.1 è stato decretato che:
Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
Con riferimento alla definizione di piano interrato e di piano fuori terra, le medesime sono riportate, così come dispone il comma 2 del presente articolo, nel punto 1.1.1 dell'allegato al Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Si rammenta che il Decreto Ministeriale del 1986 è stato sostituito dal Decreto del 15 maggio 2020 "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" (GU Serie Generale n.132 del 23/05/2020).
Inoltre, così come è indicato sulle FAQ di prevenzione incendi dei VVF, la conformità dell'impianto è verificabile sulla carta di circolazione del mezzo sulla quale deve essere indicato la dicitura "impianto dotato dei sistemi di sicurezza ECE/ONU 67/01". La verifica potrebbe essere attribuita dall'amministratore su indicazione del regolamento di condominio nel rispetto degli obblighi sulla sicurezza quali atti conservativi relativi alle parti e servizi comuni dell'edificio indicato dall'art. 1130 c.c. rubricato "Attribuzione dell'amministratore."
A corollario degli argomenti menzionati previo studio di fattibilità da parte di un tecnico degli obblighi richiesti è opportuno richiamare il D.M. 22 novembre 2002, il quale all'art. 2 comma 2 dispone che:
All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.
nonché depositare sostanze infiammabili o combustibili o uso di fiamme libere quale divieti a tutela della parti comuni dell'edificio.