Aliquota IVA da applicare per l’eliminazione delle barriere architettoniche

01.10.2022

Qual è l'aliquota IVA corretta che si applica per gli interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche? Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Un contribuente si è rivolto alla posta di FiscoOggi, rivista online dell'Agenzia delle Entrate, per chiedere una delucidazione in merito all'aliquota IVA da applicare per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso analizzato il contribuente chiede all'Agenzia se per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è corretto, da parte dell'impresa incaricata ad effettuare i lavori, applicare l'aliquota IVA ridotta del 4% oppure se, per tali interventi, è necessario fatturare con l'aliquota IVA del 10%.

In risposta l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base alla Tabella A, Parte II, punto 41-ter del Dpr n. 633/1972 per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche" si applica l'aliquota IVA del 4%.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha specificato che a prescindere dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona questa tipologia di interventi, è necessario che le opere siano realizzate in base a un contratto di appalto e rispettino le caratteristiche tecniche previste dalle normative di riferimento (Dpr n. 503/1996 e DM n. 236/1989).

Per quanto concerne le fatture, l'Agenzia ha infine chiarito che nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto che prevede sia interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche e sia altri tipi di interventi, per il riconoscimento dell'aliquota agevolata è necessario che i corrispettivi relativi agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano indicati nel contratto, o almeno in fattura, in modo distinto, poiché qualora mancasse questa distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all'aliquota IVA più elevata prevista per le singole prestazioni.