Limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione in ambito condominiale e misure di contenimento dei consumi energetici

29.10.2022

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sul risparmio energetico, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle misure di contenimento dei consumi di gas metano e per il riscaldamento, ha decretato che:

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n. 74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1, è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche presenti e divise sul territorio nazionale.

Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione

Al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto, l' ENEA, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati come nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati.

Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l'amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Con riferimento ai controlli l'art.2 del presente decreto ha disposto che:

I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall'autorità competente di cui al punto 3 dell'allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome [...].